Validità dell’anno scolastico

Validità dell'anno scolastico e deroghe assenze

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Personale scolastico

Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 2/09/2024 ha deliberato che può essere ritenuto valido l’anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

● gravi motivi di salute tempestivamente documentati da un medico specialista

● terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate dalle strutture preposte.

● donazioni di sangue;

● partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

● assenze dovute a particolari situazioni familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

● motivi religiosi

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti.

Rimane infatti compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Le deroghe al numero di assenze devono essere sempre documentate.